| Introduzione da Paesi UE |
Gli animali introdotti al seguito dei
proprietari o responsabili devono essere muniti del passaporto comunitario
stabilito dalla
Decisione della Commissione 2003\803\CE (pdf, 1 MB) del 26 novembre 2003 e
identificati tramite un microchip o tatuaggio chiaramente leggibile.
Il passaporto, rilasciato da un veterinario abilitato dall’autorità competente
del Paese di provenienza, deve attestare l’esecuzione della vaccinazione
antirabbica e, se del caso, di una nuova vaccinazione nei confronti della
rabbia in corso di validità. Per il rilascio del passaporto si consiglia di
rivolgersi ai Servizi veterinari del Paese comunitario di provenienza.
Per l’introduzione in Italia degli animali da compagnia non è richiesto il
trattamento preventivo nei confronti delle zecche e dell’echinococco.
Le condizioni poste per l’introduzione in Italia dagli Stati membri possono
applicarsi anche per i movimenti da Andorra, Svizzera, Islanda, Liechtenstein,
Monaco, Norvegia, San Marino e Stato della Città del Vaticano, qualora sia
constatato dalla Commissione europea che tali Paesi applicano norme
equivalenti a quelle dell’Unione europea; a tale riguardo si consiglia di
consultare sul sito dell'Unione europea l'area
dedicata alla movimentazione di cani, gatti e furetti .
| Introduzione da Paesi terzi |
Le norme cui attenersi per l'introduzione in Italia di animali provenienti da Paesi terzi variano a seconda che il paese sia inserito o meno nell'elenco redatto dalla Commissione europea e pubblicato in allegato al Regolamento 998\2003\CE. L'elenco, che viene costantemente aggiornato, è consultabile sul sito dell'Unione europea .
E' vietato introdurre in Italia, sia
dai paesi membri dell’Unione Europea che dai Paesi Terzi, cani e gatti di età
inferiore ai tre mesi e non vaccinati nei confronti del virus della rabbia.
Non è necessaria, per l’introduzione in Italia dai Paesi terzi, l’esecuzione
dei trattamenti preventivi degli animali da compagnia nei confronti delle
zecche e dell’echinococco.
| Reintroduzione da Paesi UE |
Per la reintroduzione in Italia degli animali da compagnia dopo un'introduzione in un Paese terzo può essere utilizzato anche il passaporto comunitario di cui alla Decisione 2003\803\CEE nel quale deve essere attestata l’osservanza delle disposizioni, già citate, richieste per l'introduzione da Paesi terzi. In questo caso, in relazione all’esecuzione, se richiesta, della titolazione degli anticorpi nei confronti del virus della rabbia, non occorre che sia rispettato, per il prelievo del campione di sangue, il termine minimo di tre mesi,come indicato per l'introduzione da paesi terzi; ciò però a condizione che il passaporto comunitario attesti che l’esecuzione, con esiti favorevoli (titolo pari o superiore a 0,50 UI\ml), della titolazione degli anticorpi sia avvenuta, presso un Laboratorio riconosciuto dalla Commissione europea, prima della partenza dell’animale dall’Italia.
| Laboratori italiani riconosciuti dalla Commissione |
I laboratori riconosciuti dalla Commissione, sia italiani che degli altri Stati membri, sono inclusi nell’elenco di cui alla decisione della Commissione 2004\448\CE del 29 aprile 2004. L'elenco aggiornato dei laboratori riconosciuti nell’UE e nei Paesi Terzi è consultabile sul sito dell'Unione europea .
| ALTRI ANIMALI D'AFFEZIONE |
Altri animali d'affezione, al seguito di proprietari, sono, ai sensi del Regolamento (CE) 998/2003 (pdf, 47 KB) allegato I parte c:
Tali animali sopra elencati possono essere introdotti sul territorio Italiano purché:
Attualmente, tuttavia per i volatili (escluso
il pollame di cui è vietata l’introduzione al seguito dei proprietari), si fa
riferimento alla
Decisione della Commissione 2007/25/CE (pdf, 119 KB) del 22 Dicembre 2006
e alla
Ordinanza Ministeriale del 10 Novembre 2005 “influenza aviaria ad alta
patogenicità: misure restrittive di polizia veterinaria per le importazioni”.
L’Italia autorizza i movimenti dai Paesi terzi di uccelli da compagnia vivi
solo se in partite inferiori a 5 e se sono accompagnati dal certificato
sanitario secondo il modello dell’allegato II della decisione 2007/25/CE
innanzi riportata a cui va allegata una dichiarazione del proprietario, o del
rappresentante del proprietario conforme all’allegato III della decisione
2007/25/CE.
| PSITTACIDI |
Gli psittacidi, in provenienza dai paesi terzi, per i quali valgono le norme indicate per i volatili, devono, inoltre, essere scortati da un certificato sanitario, rilasciato dal Servizio veterinario ufficiale del Paese di origine, attestante che gli animali provengono da una località nella quale, per un raggio di Km 20, non si sono verificati casi di psittacosi negli ultimi 12 mesi. (O.M. 30 aprile 1959 modificata dall’O.M. 23 giugno 1972).